Medico del lavoro

In base al DLgs 81/2008 art. 25 il Servizio Sanitario svolge attività di Medico Competente secondo i seguenti obblighi:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici…

c) istituisce, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f)aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e con salvaguardia del segreto professionale.

e) consegna al datore di lavoro, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione.

f) invia all’ISPESL le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all’ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale.

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitaria anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria.

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al Responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della effettuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

n) comunica mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero della Salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.